Pubblicato dal Ministeo della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2017, documento sugli obiettivi e i criteri della vigilanza in merito alle sostanze chimiche, predisposto dal Ministero in collaborazione con Gruppo Tecnico Interregionale Reach-Clp con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015.
Destinatari: utilizzatori professionali di agenti chimici. Ma mentre i grandi produttori si sono già attrezzati, riscontriamo criticità nei "rebrender", commercianti, piccoli formulatori... Non sempre consapevoli del loro ruolo "REACH", non trasmettono correttamente le informazioni in loro possesso alle aziende utilizzatrici e ai fornitori (vera novità del REACH).
Obblighi delle aziende utilizzatrici
L'obbligo di verificare se l'uso previsto nella sua azienda è contemplato dal fornitore della sostanza spetta all'utilizzatore a valle (art. 34 del Regolamento Reach) cioè all'azienda stessa.
Sempre al datore di lavoro spetta l'onere di mantenere aggiornato l'elenco dei prodotti effettivamente impiegati in azienda e l'archivio delle relative Schede di Sicurezza.
Tali schede devono:
Coloro che ricevono una SDS sono quindi tenuti a controllare che il loro uso della sostanza sia compreso nell’elenco di quelli identificati e adeguarsi alle misure prescritte, in quanto frutto di una valutazione della sicurezza chimica. Se l’uso non è tra quelli identificati, l’utilizzatore a valle è tenuto a informare il proprio fornitore (per integrare l'uso) o effettuare una propria Valutazione sulla Sicurezza Chimica per tale uso, redigendo un rapporto sulla sicurezza chimica da inviare all’ECHA. Oltre al fattore di responsabilità verso i propri dipendenti, l’utilizzatore a valle è esposto per quanto sopra a specifiche sanzioni.
Conseguenze per le aziende utilizzatrici
Se l'uso fatto in azienda non fosse tra quelli pertinenti riconosciuti dal fornitore, si applica l'articolo 5 del Regolamento REACH "No data, no market", cioè: non è più possibile commercializzare né sostanze, né articoli!
Attenzione: Ricordiamo che la verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830) è uno degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l'anno 2017.
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In data 27 febbraio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione - ha emanato la circolare prot. RU 4791 che stabilisce nuove procedure per la revisione periodica dei veicoli sopra le 3,5 tonnellate e degli autobus.
Il termine di entrata in vigore di tali procedure, inizialmente fissato per il 13 marzo 2017, è stato poi prorogato al 4 aprile 2017.
Tale circolare introduce una rilevante e sostanziale novità che avrà un impatto diretto sull’attività delle officine che effettuano la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei veicoli, ai sensi delle Leggi 122/92 e 224/12.
A tali officine, infatti, viene demandato l’incarico di eseguire e certificare una serie di controlli tecnici sui mezzi pesanti e, quindi, di effettuare, di fatto, una prerevisione, un precollaudo vincolante ai fini della revisione vera e propria dei mezzi stessi.
I controlli tecnici che, in base alla circolare, spetteranno alle officine specializzate sono indicati nell’Allegato 2, colonna D, ed esplicitati nell’Allegato 3 che ricomprende tutti i controlli tecnici necessari ai fini della revisione dei veicoli pesanti.
Aspetto particolarmente delicato delle disposizioni impartite dalla circolare consiste nel fatto che viene prevista l’assunzione di responsabilità da parte dell’officina specializzata, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000. La stessa officina, infatti, è tenuta a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenuta nel modello TT2100 di cui all’Allegato 4, con la quale attesta di aver eseguito i controlli preliminari e propedeutici alla revisione vera e propria del mezzo pesante, conformemente ai punti specificati negli Allegati 2 e 3.
La nostra agenzia formativa informa che sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi:
CORSO HACCP: Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari semplici di 8 ore.
CORSO HACCP: Formazione obbligatoria per addetto di attività alimentari complesse di 12 ore
CORSO HACCP: Formazione obbligatoria per titolare di imprese alimentari - responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari complesse di 16 ore
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all'ufficio formazione tel. 0583 74641
Dal 1 gennaio 2017 è operativo il nuovo Piano Sanitario di San.Arti, rivolto ai dipendenti, che nella nuova edizione contiene ampliamenti ed innovazioni nelle garanzie e prestazioni.
Come sapete gran parte dei dipendenti, di tutti i settori dell’artigianato, ad eccezione dell’edilizia, devono aderire a questo Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Tale adesione per la quale l’azienda, ma anche i lavoratori, versano una somma mensile è obbligatoria e prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Da quando è entrato in vigore ad oggi sono apportate molte migliorie, inserite nuove prestazioni, implementato l’elenco degli interventi chirurgici in copertura e ridotte molte franchigie.
Segnaliamo che:
Nell’invitare chi ancora non avesse aderito al SAN.ARTI. a farlo, vi facciamo presente che presso gli sportelli SAN.ARTI. dell’Associazione di Lucca e Viareggio sono consultabili tutte le prestazioni per le quali è possibile richiedere la copertura da parte del SAN.ARTI.