Nell’ottica di una formazione permanente che, come sempre abbiamo ribadito, Confartigianato mette in atto con qualunque casa fornitrice di prodotti, o rivenditori, purché presentati da aziende associate, riprendiamo, dopo il covid-19 questa attività.
Iniziamo con un corso suddiviso in quattro giornate realizzate grazie alla collaborazione di Wella Professionals. Con l’auspicio che sia l’inizio di una lunga serie, porgiamo cordiali saluti.
Per prenotazioni e/o informazioni potete contattare l’Ufficio Categoria Benessere al n. 0583/476428 e/o la segreteria della Confartigianato Imprese Lucca al n.
0583/476424 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari possono volontariamente accedere alla qualifica di MfA se in possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione all’albo delle imprese Artigiane da almeno 15 anni continuativi come imprenditore edile.
    Oppure:
  • Iscrizione all’albo delle imprese artigiane da almeno 7 anni e mezzo e un diploma/laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente.
  • Essere datore di lavoro da almeno 3 anni.
  • Applicare il CCNL edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.
  • Avere in forza almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al O3.
  • Possedere adeguata capacità tecnico - finanziaria - organizzativa.
    Ovvero:
  • Disporre di attrezzature di lavoro e di mezzi d’opera acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio o locazione finanziaria per un valore minimo convenzionale di 30mila euro.
  • Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Possedere il Durc di regolarità contributiva (Dol).
  • Essere in regola con l’ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge.
  • Essere in regola con la denuncia in Cassa Edile/Edilcassa di tutte le ore lavorabili mensili per i propri dipendenti.
  • Possedere gli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell’eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc..), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata.

I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730.
Il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

  •  ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO 730 I CONTRIBUENTI CHE
NEL 2023 SONO (ELENCO NON ESAUSTIVO):

  • pensionati o lavoratori dipendenti;
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
    dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo
    inferiore all’anno;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato.
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione
    dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

Non è invece possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il decreto lavoro 48 2023 recentemente varato dal Governo se da un lato alleggerisce gli obblighi di trasparenza dei contratti di lavoro a carico dei datori, dall’altro richiede a questi ultimi nuovi adempimenti per il rafforzamento della sicurezza in particolare per il settore edile , sulle procedure in capo al medico competente, ecc.. Vediamo di seguito le novità previste.

SICUREZZA E MEDICO COMPETENTE

Cambiano alcune norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro n
In particolare viene stabilito l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi lo suggerisca.
Il medico competente ha l’obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.
In caso di grave impedimento del medico competente che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico deve segnalare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti.

FORMAZIONE E CONTROLLI PER LA SICUREZZA

Per il settore delle costruzioni, si prevede l’obbligo di estendere anche ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste dal titolo IV del Testo unico per i cantieri temporanei o mobili.
È previsto un più attento monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa e sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Per contrastare condotte di simulazione di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
In tema di “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico risponderanno agli organi di vigilanza territorialmente
competenti per le attività da loro svolte.
I noleggiatori di attrezzature di lavoro devono acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio le attrezzature, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.
Si impone al datore di lavoro l’obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di proprie attrezzaturedi lavoro per attività professionali. Per chi non si adegua scatta la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

SICUREZZA E RAFFORZAMENTO ISPEZIONI

Grazie a una maggiore condivisione delle banche dati degli enti coinvolti, obbligatoria e gratuita sono previsti più controlli sulle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, Le stesse informazioni saranno rese disponibili anche alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro irregolare e evasione od omissione contributiva, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Cosa è necessario fare quando si utilizza la tecnologia Laser per l’epilazione per garantire sicurezza all’operatore e al cliente
del centro estetico?
È senz’altro una delle tematiche che solleva maggiori dubbi e richieste di chiarimento da parte degli addetti al settore.
L’elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica allegato al Decreto interministeriale 206/2015, prevede infatti la possibilità per l’estetista di utilizzare il “laser estetico defocalizzato per depilazione” e la relativa scheda indica le prescrizioni relative alle modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso.
Un ruolo chiave viene senz’altro attribuito al produttore o al venditore dell’apparecchiatura, che ha il dovere di fornire tutte le necessarie informazioni, riportando sul manuale d’uso, in un capitolo dedicato alla sicurezza, tutto quanto viene richiesto dalle norme e che deve porre a disposizione dell’estetista la sua competenza nelle fasi di acquisto, installazione e formazione.
Spettano infatti all’estetista, che ne ha la responsabilità, diversi adempimenti tra i quali il corretto posizionamento dell’apparecchiatura, la nomina del TSL (Tecnico della Sicurezza Laser o Addetto SL) e quant’altro previsto dalle norme vigenti, incombenze che rischiano di essere misconosciute o che addirittura inducono a soprassedere all’utilizzo di tale tecnologia.
Al fine di fornire alla Categoria uno strumento di supporto agile e di facile consultazione, Confartigianato Benessere ha realizzato in collaborazione con FAPIB un Vademecum sull’utilizzo sicuro del laser in estetica, presentato in anteprima in occasione del Cosmoprof.