Il MIUR ha adottato le Linee Guida relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che delineano le modalità di svolgimento di tali percorsi anche con riferimento agli aspetti della salute e sicurezza e ai limiti numerici studenti/tutor aziendale.
Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (Art. 1, commi 784 – 787, legge n. 145/2018) è intervenuta in primo luogo ridenominando i percorsi di alternanza scuola - lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
La finalità di tali percorsi, come evidenziato dal documento, è prevalentemente orientativa e volta in via prioritaria a far acquisire competenze trasversali agli studenti nell’ottica di un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore.
Tutte le attività condotte nell’ambito di tali percorsi devono, pertanto, essere finalizzate principalmente a tale scopo: pur quando il percorso si svolga in contesti extra scolastici e professionali, non deve trattarsi “di un addestramento a profili professionali rigidi e duraturi, ma di un approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva di lungo termine”.

Con l'entrata in vigore della Legge 154 del 28 Luglio 2016, Art. 12 è necessario per coloro che svolgono o intendono svolgere attività cura e manutenzione del verde, aventi codice Ateco 81.30.00 (parchi, aree verdi, aiuole, alberature, giardini sia pubblici che privati), anche non prevalente, dimostrare di possedere dei requisiti professionali specifici (elencati al punto 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2018).
In mancanza dei suddetti requisiti il titolare/preposto d'impresa e coloro che intendono avviare l'attività di manutentore del verde avranno l'obbligo di frequentare un corso di 180 ore (120 di teoria + 60 di pratica) e sostenere un esame finale di abilitazione al cui superamento verrà rilasciato un certificato di idoneità professionale.
Il corso è strutturato in 2 principali unità formative:

  • Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini
  • Costruire aree verdi, parchi e giardini

Locandina

Calendario corsi

Il testo della legge di bilancio proroga di un anno, la sperimentazione dell'ape sociale. Invariate le platee dei lavoratori interessati come pure le finestre di presentazione delle istanze di verifica delle condizioni.

Prorogata sino al 31 dicembre 2020, erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni di età, unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi) con una durata non superiore al periodo intercorrente all’accesso nella pensione di vecchiaia. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le platee degli aventi diritto. Che restano, pertanto, le quattro attualmente note: a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata, lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604″. b) Invalidi civili almeno al 74%; c) Caregiver; d) Lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose. Le domande devono essere presentate secondo i termini e le modalità della circolare INPS n. 15/2019: 31 Marzo, 15 Luglio e non oltre il 30 Novembre e verranno prese in considerazione colore che rientrano nel montante delle risorse finanziarie stanziate e a parità di requisito quelle più vicine al diritto a vecchiaia.

Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale obbligo, che era già scattato il 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro, entrerà in vigore per tutte le aziende che emettono scontrini o ricevute fiscali.

In base al testo della norma, anche i “contribuenti minimi o forfetari” saranno soggetti all’obbligo telematico dei corrispettivi, nonostante siano esonerati dalla fatturazione elettronica. Confartigianato sta segnalando tale incongruenza nelle opportune sedi, affinché venga previsto l’esonero dal nuovo adempimento.

I soggetti che erano già esonerati in passato dall’emissione dei documenti cartacei continueranno ad essere esonerati anche dall’obbligo telematico (es. Calzolai e Taxi).

Dal 1° gennaio 2020, i corrispettivi dovranno essere obbligatoriamente certificati attraverso un registratore telematico o comunque dovranno viaggiare su un canale telematico che consentirà al Fisco di avere immediatamente a disposizione i dati delle vendite effettuate.

Le consuete ricevute fiscali o gli scontrini emessi con i tradizionali registratori di cassa non saranno più considerati validi: al loro posto dovrà essere rilasciato un documento che avrà solamente valore commerciale (in quanto il “valore” fiscale sarà dato dal flusso telematico).