Il mondo delle agevolazioni finanziarie è molto complesso e conoscere tutti i Bandi che consentono di ottenere agevolazioni per la tua impresa richiederebbe molto tempo e dispendio di energie, di cui le PMI difficilmente dispongono. Inoltre le notizie che si sentono nell’ambiente di lavoro sulle possibilità per i finanziamenti a Fondo Perduto, Tasso Agevolato o sotto forma di Garanzia spesso sono confuse e non si riesce a capire quali e quante siano le reali possibilità per l’impresa di usufruire di agevolazioni.
Inoltre questa confusione espone le imprese al rischio di vere e proprie truffe messe in atto da improvvisati consulenti che promettono l’impossibile senza dare alcuna garanzia di affidabilità e chiedendo pagamenti anticipati a fronte di invio di informazioni a mezzo posta o per credenziali di accesso a siti web fasulli.
Grazie alla convenzione tra Confartigianato Lucca e Trovabando, nasce un servizio affidabile e semplice che permette di identificare in tempo reale a quali agevolazioni pubbliche può accedere una impresa o p.iva italiana, perchè verifica in maniera automatica i requisiti di accesso previsti dagli avvisi pubblici.
Trovare tutte le agevolazioni disponibili per te è facile e veloce:
Per ulteriori informazioni telefonare ai nostri uffici allo 0583/47641.
Da quest’anno per avere diritto alle detrazioni fiscali del 19% sull’Irpef è obbligatorio effettuare il pagamento con strumenti tracciabili – La stretta, però, non riguarda tutte le spese. Dal 2020 la detrazione fiscale delle spese mediche è possibile solo se il pagamento non viene effettuato in contanti, ma con uno strumento tracciabile. Quindi bancomat, carta di credito, prepagata, assegno bancario o circolare, bonifico bancario o versamento postale. La novità, in vigore dal primo gennaio, è stata introdotta dall’ultima legge di Bilancio come misura antievasione.
LE SPESE SANITARIE ESCLUSE…
In realtà, la stretta non riguarda tutte le spese sanitarie. Le eccezioni sono tre:
In questi casi si può ancora pagare in contanti e beneficiare della detrazione Irpef
…E QUELLE INTERESSATE DAL NUOVO OBBLIGO
Per le visite mediche in studi privati, invece, bisogna usare carta, assegno o bonifico, altrimenti nella dichiarazione dei redditi 2021 (che conterrà le spese del 2020) non si avrà diritto alla detrazione. Stesso discorso anche per esami, ricoveri e interventi in strutture private non accreditate al Ssn.
ADDIO AI CONTANTI ANCHE PER ALTRI PAGAMENTI
Le spese sanitarie sono certamente le più importanti (ogni anno due contribuenti su tre ne portano almeno una in detrazione), ma non sono le uniche a essere interessate dal nuovo obbligo di pagamento tracciabile. La manovra fa riferimento a tutte le detrazioni Irpef del 19% sulle spese previste dall’articolo 15 del Tuir (il Testo unico delle imposte sui redditi). Per molti di questi pagamenti (ad esempio premi assicurativi, rate del mutuo o tasse universitarie) i contanti sono già proibiti. La lista comprende spese importanti:
Tutti questi pagamenti si possono ancora effettuare in contanti, ma per ottenere lo sconto fiscale è necessario usare strumenti tracciabili.
IL RISCHIO DI SBAGLIARSI
È facile prevedere che molti italiani, non conoscendo la nuova norma, si sbaglieranno e continueranno a pagare con le banconote, perdendo così il diritto alle detrazioni Irpef. Secondo la relazione tecnica alla legge di Bilancio, a regime lo Stato risparmierà così circa 496 milioni di euro.
QUALI DOCUMENTI CONSERVARE
Infine, i documenti da conservare. Per avere certezze su questo fronte occorre aspettare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Ad oggi, possiamo dire che per molte detrazioni che non ammettono i contanti, oltre al giustificativo della spesa (scontrino, ricevuta o fattura) bisogna conservare anche le ricevute dei bonifici, quelle di avvenuta transazione per i pagamenti con carte o il documento che attesta l’addebito sul conto corrente. In generale, per non avere brutte sorprese con la dichiarazione dei redditi 2021, è consigliabile conservare da quest’anno tutte le prove dei pagamenti.
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Le previsioni introdotte con la Riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 12 gennaio 2019) in materia di assetti organizzativi dell’impresa e del sistema di revisione e controllo, costituiscono un onere rilevante per le imprese italiane chiamate ad adeguarsi, in termini di costi e di innalzamento della responsabilità degli amministratori ma anche un’occasione di crescita e sviluppo.
In particolare, il Legislatore ha introdotto all’art. 375 CCI (che modifica in maniera rilevante l’art. 2086 c.c.) il dovere, per l’imprenditore collettivo:
L’obiettivo concreto che il legislatore intende perseguire con il duplice obbligo imposto all’imprenditore è quello di prevenire una situazione di crisi irreversibile e giungere alla composizione della stessa.
La norma va letta in coordinamento alle nuove disposizioni in materia di revisione e controllo. Vengono infatti introdotti obblighi di segnalazione interna (ex art. 14 CCI,) affidati agli organi di controllo societari ed esterna (ex art. 15 CCI), in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agente di riscossione).
Nel fare seguito alle precedenti circolari in materia, il Ministero del Lavoro con il Decreto Direttoriale n. 963/2019 ha fissato alle ore 12 del 15 gennaio 2020 l’entrata in vigore dei nuovi standard tecnici relativi alle comunicazioni obbligatorie.
Si ricorda che le modifiche, già previste dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 394/2019, riguardano le seguenti informazioni:
Gli standard tecnici allegati al Decreto n. 963/2019 introducono, inoltre, alcune novità per le comunicazioni obbligatorie relative ai c.d. riders, per i quali sono previsti specifici codici contratto da inserire nei modelli UNILAV.
Per ulteriori informazioni telefonare al nostro ufficio paghe 0583/47641.
Il testo della legge di bilancio proroga di un anno, la sperimentazione dell'ape sociale. Invariate le platee dei lavoratori interessati come pure le finestre di presentazione delle istanze di verifica delle condizioni.
Prorogata sino al 31 dicembre 2020, erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni di età, unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi) con una durata non superiore al periodo intercorrente all’accesso nella pensione di vecchiaia. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le platee degli aventi diritto. Che restano, pertanto, le quattro attualmente note: a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata, lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604″. b) Invalidi civili almeno al 74%; c) Caregiver; d) Lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose. Le domande devono essere presentate secondo i termini e le modalità della circolare INPS n. 15/2019: 31 Marzo, 15 Luglio e non oltre il 30 Novembre e verranno prese in considerazione colore che rientrano nel montante delle risorse finanziarie stanziate e a parità di requisito quelle più vicine al diritto a vecchiaia.
Ape sociale: Possono accedere autonomi?
Per l’Ape sociale i lavoratori autonomi possono accedere solo per la categoria di invalidi. Nel decreto, infatti, viene specificato che possono accedere invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74% senza specificare se si tratti di lavoratori autonomi o dipendenti, Quindi, anche nel caso di termine di propria attività, i lavoratori autonomi, non possono accedere perchè fuori dalla categoria di percettori di disoccupazione.
Niente proroga per l'ape volontario
Non sarà, invece, prorogato ulteriormente il prestito pensionistico, cioè l'anticipo della pensione erogata dal settore bancario da restituire con trattenute mensili sulla pensione nei venti anni successivi al pensionamento. La scadenza della misura resta confermata al 31 dicembre 2019.