In data 27 febbraio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione - ha emanato la circolare prot. RU 4791 che stabilisce nuove procedure per la revisione periodica dei veicoli sopra le 3,5 tonnellate e degli autobus.
Il termine di entrata in vigore di tali procedure, inizialmente fissato per il 13 marzo 2017, è stato poi prorogato al 4 aprile 2017.
Tale circolare introduce una rilevante e sostanziale novità che avrà un impatto diretto sull’attività delle officine che effettuano la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei veicoli, ai sensi delle Leggi 122/92 e 224/12.
A tali officine, infatti, viene demandato l’incarico di eseguire e certificare una serie di controlli tecnici sui mezzi pesanti e, quindi, di effettuare, di fatto, una prerevisione, un precollaudo vincolante ai fini della revisione vera e propria dei mezzi stessi.
I controlli tecnici che, in base alla circolare, spetteranno alle officine specializzate sono indicati nell’Allegato 2, colonna D, ed esplicitati nell’Allegato 3 che ricomprende tutti i controlli tecnici necessari ai fini della revisione dei veicoli pesanti.
Aspetto particolarmente delicato delle disposizioni impartite dalla circolare consiste nel fatto che viene prevista l’assunzione di responsabilità da parte dell’officina specializzata, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000. La stessa officina, infatti, è tenuta a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenuta nel modello TT2100 di cui all’Allegato 4, con la quale attesta di aver eseguito i controlli preliminari e propedeutici alla revisione vera e propria del mezzo pesante, conformemente ai punti specificati negli Allegati 2 e 3.
Tenuto conto dell’impatto e delle rilevanti implicazioni delle nuove disposizioni sulle imprese associate del comparto dell’autoriparazione nonché dei quesiti pervenuti dal territorio, è stato richiesto ed ottenuto un tempestivo incontro con la Direzione Generale della Motorizzazione per rappresentare le criticità e le preoccupazioni che sono immediatamente scaturite dall’emanazione della richiamata circolare.
In particolare nel corso di tale incontro, avvenuto il 20 marzo 2017, il Dr. Stefano Baccarini Responsabile Divisione 4 - Direzione Generale Motorizzazione Controlli periodici parco circolante impianti e attrezzature di servizio - ha fornito i seguenti chiarimenti su alcuni punti determinanti per l’attività delle imprese del settore.
In particolare è stato confermato che l’officina specializzata alla quale sono affidati i richiamati controlli tecnici non deve essere obbligatoriamente iscritta a tutte e tre le categorie dell’autoriparazione. La stessa deve eseguire e certificare solo i controlli che rientrano nella sezione per la quale la stessa è abilitata. Qualora siano necessari controlli che esulano dall’abilitazione posseduta, questi vanno effettuati e certificati dall’officina abilitata e competente per la specifica sezione in cui ricade il controllo stesso.
Per quanto concerne la compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, a carico dell’officina, contenuta nel modello TT2100 di cui all’Allegato 4, va lasciata in evidenza la sezione di propria competenza, barrando le sezioni che non si possiedono. Nel modello sono, comunque, riportate tutte e tre le categorie dell’autoriparazione in quanto l’accertamento dell’idoneità del veicolo pesante ai fini della revisione potrebbe essere il risultato di più controlli che vanno singolarmente certificati dall’officina abilitata.
Lo stesso modello TT2100 di cui all’Allegato 4 va compilato anche per i veicoli leggeri, nel caso di difformità riscontrata in sede di revisione, per espletare la procedura “ripetere”.
Sulla base delle assicurazioni fornite dal Dr. Stefano Baccarini, si confida anche in uno slittamento del termine del 4 aprile 2017, troppo ravvicinato, al fine di consentire alle imprese di far fronte alle oggettive difficoltà organizzative per adeguarsi alle nuove disposizioni ed assolvere correttamente al nuovo servizio richiesto dalla Motorizzazione.
Per quanto concerne il decreto di recepimento della Direttiva Revisioni (2014/45/UE) e le richieste avanzate da ANARA-Confartigianato (cfr. circolare n. 139/AC del 14-2-2017), il Dr. Baccarini ha confermato che il testo del decreto che sarà emanato contemplerà le osservazioni concordate con le Organizzazioni di categoria, così come recepite nella bozza del 29-11-2016. Riguardo alla sollecitata definizione di tutte le delicate questioni determinanti per il futuro dei centri revisione, il Dr. Baccarini ha assicurato che, successivamente all’emanazione del decreto, le Organizzazioni di categoria saranno coinvolte dalla Direzione Generale della Motorizzazione nella fase attuativa del decreto stesso e, quindi, nella stesura dei provvedimenti che disciplineranno le singole materie.