Dopo una lunga battaglia sindacale finalmente la Regione Toscana ha stabilito la data entro la quale completare l’ aggiornamento professionale per l’installazione impianti FER (Fonti Energie Rinnovabili).

 
A stabilirlo la Giunta Regionale con la Deliberazione 15 Novembre 2016, n. 1124, riguardante gli obblighi formativi su 
Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 1° Agosto 2016, n. 781, che riguarda in particolare gli indirizzi per la realizzazione di percorsi di formazione. (http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13862902/PARTE+II+n.+47+del+23.11.2016.pdf/32db1b0e-6023-4373-ad61-fa9b6043f000)
 
Alla luce della Deliberazione di Agosto, la Giunta della Regione Toscana ha stabilito:
 

  • Che i corsi per il primo aggiornamento professionale possano essere svolti entro il 30 Giugno 2017;

  • Che i corsi già svolti alla data di approvazione della Deliberazione 781/2016, se conformi alle caratteristiche dettate dalla deliberazione stessa, assolvono l’obbligo di aggiornamento;

  • Che dal 1° Gennaio 2017, solo a seguito del superamento del percorso formativo stabilito, si acquisirà la qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”.

 

 

Con la presente si desidera condividere delle riflessioni in merito alle problematiche connesse alla prossima scadenza del termine per adempiere all’obbligo di installare contatori di fornitura, sottocontatori e contabilizzatori, per gli impianti di riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a un edificio effettuati tramite teleriscaldamento/teleraffreddamento, o tramite impianto centralizzato, finalizzato al contenimento dei consumi energetici.

Il d.lgs. n. 102/14, modificato dal d. lgs. 141/16 all’art. 9, co. 5, lett. b e lett. c, infatti, ha previsto l’obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori o sistema di termoregolazione e contabilizzazione individuale per misurare l’effettivo consumo di calore per ciascuna unità immobiliare.

In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria – sempre a carico del proprietario dell’unità immobiliare – per un importo da 500 a 2.500 euro (art. 16, co. 6).

Vi informiamo che il 4 ottobre 2016 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, sollecitata da alcune strutture ispettive periferiche, con un Parere (allegato) è intervenuta nuovamente in materia di lavoro intermittente effettuando una nuova lettura di quelle clausole di contratto collettivo che pongono il divieto di utilizzo della tipologia contrattuale disciplinata dagli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 81/2015.

Secondo il nuovo orientamento ministeriale devono infatti ritenersi legittime tali clausole atteso che “il richiamato articolo 13 […] non sembra escludere che la contrattazione collettiva possa stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale”.

Tale orientamento sostituisce quello precedentemente diramato dalla stessa Amministrazione con la risposta ad Interpello n. 37 del 2008, nell’ambito della quale – in vigenza della normativa di cui al d.lgs. 276/2003 - si era ritenuto di dover escludere che la contrattazione collettiva avesse un “potere preclusivo” in grado di vietare l’utilizzo del lavoro intermittente.

Nel nostro comparto una clausola di questo tipo è prevista dal CCNL Autotrasporto merci, nelle premesse al Capitolo III – Mercato del Lavoro.

Informiamo le imprese che nel mese di novembre, alla luce del D.M. 16/01/1997 e dell'accordo Stato Regioni dell'11/01/2012, Confartigianato Imprese Lucca organizza i corsi di aggiornamento obbligatorio, per i datori di lavoro con funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che hanno effettuato la formazione prima della pubblicazione del sopra citato Accordo Stato Regioni (11 gennaio 2012).


La durata minima dei corsi di aggiornamento è di 6, 10 e 14 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio o alto, in base al codice ATECO 2007 dell'azienda.


La scadenza entro la quale le aziende di cui sopra devono aver svolto tale corso è sancita improrogabilmente per l'undici gennaio 2017; il mancato svolgimento del corso prevede sanzioni amministrative da € 2.740 fino a € 7.014.
Ricordiamo infine che, per agevolare le imprese, tali corsi verranno svolti oltre che presso la sede di Lucca anche presso le sedi distaccate di Viareggio e Castelnuovo Garfagnana.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio formazione dell'Associazione (tel. 0583/47641).

Di seguito riportiamo una tabella riportante la durata dei corsi di formazione con i conseguenti periodi entro il quale è obbligatorio eseguire il corso di aggiornamento.

Per chi fosse interessato ad avere chiarimenti sulla propria situazione in azienda e a richiedere eventualmente i moduli di iscrizione ai corsi sotto indicati potrà contattare il nostro Ufficio Formazione tel. 0583-476459, 0583-476461, fax 0583/476499, e-mail segreteria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., ricordando che la nostra società di servizi è in grado di erogare tutti i percorsi formativi sottoelencati, con la possibilità di personalizzarli in base alle esigenze del cliente.