Per i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato nazionale alcune delle “Informazioni del
Consumatore” richieste ai sensi dell’art. 19 del Regolamento CE 1223/2009 (etichettatura) vanno
indicate anche in lingua italiana.
Ricordiamo che è definito prodotto cosmetico qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere
applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie,
labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o
prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o
correggere gli odori corporei.
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato interno, sono sicuri per la salute umana se
utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di
quanto segue:

  • Presentazione;
  • Etichettatura;
  • Istruzioni per l’uso e l’eliminazione;
  • Qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE 1223/2009.

Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato i distributori verificano (tra l’altro)
che:

  • L’etichetta contenga le informazioni previste;
  • Siano rispettati i requisiti linguistici;
  • Non sia decorso il termine di durata minima, ove applicabile.

Per i produttori di cosmetici ricordiamo l'ulteriore obbligo di comunicazione, utilizzando gli specifici
modelli, al Ministero della Salute ed alla Regione ove si trova il sito di produzione.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici allo 0583/47641.