• pronto soccorso ex novo 4, 10 e 24 giugno 2019;
  • aggiornamento 24 giugno 2019.

Si ricorda che in riferimento a quanto richiesto dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro
deve designare gli addetti al primo soccorso “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell’azienda o della unità produttiva”.
Il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva “non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà
comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti nel luogo di lavoro
ed alla tipologia di rischio infortunistico”. In ogni caso dovrà essere previsto anche “un sostituto,
con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, al fine di garantire la presenza di
un soccorritore. Il numero degli addetti contemporaneamente presenti in azienda, tenendo conto ad
esempio dei turni lavorativi, sarà almeno pari a due, per coprire l'eventualità in cui l'infortunato sia uno
dei soccorritori stessi. Anche se non esistono precise indicazioni normative, la selezione degli addetti
dovrebbe basarsi sulle attitudini, sulle esperienze personali nel campo dell’emergenza e sulle
disponibilità individuali”. In particolare il datore di lavoro, nella scelta di personale da adibire alla
gestione delle emergenze, “deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non
deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in
emergenza”.

  • Aggiornamento HACCP: 30 maggio

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