Come avevamo già da tempo accennato non ci sarà alcuna proroga per l’entrata in vigore della Fatturazione Elettronica questo è ciò che sappiamo alla data odierna. Tuttavia è stato promulgato un decreto fiscale che prevede l’attenuazione delle sanzioni in materia di fattura elettronica per i primi sei mesi del 2019. La disposizione mira a non posticipare ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, prevista per il 1° gennaio 2019, ma al contempo è tesa a ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi dei sistemi informatici, volti a recepire le novità. E’ previsto in particolare:

  • che non siano applicate sanzioni in caso di fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale);
  • l’applicazione di una sanzione ridotta dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) del periodo successivo.

Nella relazione illustrativa al decreto fiscale è indicato che le attenuazioni delle sanzioni sono riconosciute anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta oppure non abbia provveduto a regolarizzare. In particolare, il cessionario che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, eviterà comunque le sanzioni se il documento è emesso entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.
Resta comunque impregiudicato il ricorso al ravvedimento operoso.