Così ha deciso la Corte di Cassazione (III Sez. Penale) con la sentenza n° 44438 /2017
Il Tribunale di Treviso ha dichiarato la responsabilità di un carrozziere del luogo, per avere compiuto attività di trasporto di rifiuti non pericolosi provenienti dalla propria attività fino ad un'impresa di raccolta e recupero di rottami ferrosi, in assenza delle prescritte autorizzazioni (ovvero iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 2-bis). Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi, è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica. Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali, di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali.
La materia del trasporto di rifiuti propri è stata oggetto di differenti discipline da parte delle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
La cosiddetta Legge Ronchi (D.Lgs. n. 22 del 1997), aveva escluso dalle fattispecie criminose, il trasporto, anche professionale, di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito della propria attività di impresa, effettuato senza la previa iscrizione all'albo smaltitori. Tutte le imprese che raccoglievano e trasportavano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, anche in caso di trasporto abituale o a titolo professionale, erano pertanto, esenti dall'obbligo dell'iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali. Tale esclusione aveva tuttavia comportato un problema di compatibilità con le direttive comunitarie in materia; tale contrasto è stato superato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006. Esso, all'art. 212, ha difatti reintrodotto l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali anche per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui all'art. 256, comma 1 stesso decreto.
In particolare l'art. 212 ha introdotto una nuova disciplina dell'albo nazionale dei gestori ambientali, prevedendo un regime ordinario di iscrizione all'albo per le imprese esercenti professionalmente l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, caratterizzato da una serie di adempimenti volti a valutare l'idoneità di tali imprese e ad assicurare la loro solvibilità mediante la prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ed un regime semplificato, al comma 8, per le imprese che, invece, effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da esse stesse nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che "tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti".
Quindi, in virtù di tale regime semplificato, pur sussistendo anche per dette imprese l'obbligo di iscrizione all'albo, esse non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e l'iscrizione viene fatta sulla base della sola presentazione di una comunicazione alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni senza che sia prescritta la valutazione tecnica e la nomina di un responsabile tecnico previsti per il regime ordinario.
Quanto alla condizione in presenza della quale è prescritta l'iscrizione nell'albo dei gestori ambientali, deve ritenersi, secondo l'interpretazione letterale dell'inciso "rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti", che l'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi da parte della stessa impresa che li produce, per essere sottoposta a tale regime semplificato, debba avere i caratteri della ordinarietà e continuità; ossia deve trattarsi di attività inserita, sia pure in via accessoria, nell'organizzazione dell'impresa.
Quindi, alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l'assenza dell'obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato in esame.